Aggiornamento sui lavoratori fragili

  Attraverso una serie di “richiami” normativi – da ultimo la conversione in Legge del D.L. 111 del 6 agosto 2021 – la disciplina contenuta nei commi 2 e 2-bis dell’articolo 26 del D.L. 18 del 17 marzo 2020 è prorogata al 31/12/2021, dando così copertura alle situazioni di fragilità:

“[…] laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione […] il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero […] i periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto […].”;

“[…] i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.”.

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